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La responsabilità derivante dalla violazione dell’art. 2087cod. civ. ha natura contrattuale. Da ciò deriva che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Il datore di lavoro invece deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza (ARAN).

 

Per leggere l’ordinanza *(estratta dal sito dell’Aran) clicca sul link:
https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2025/06/cass-civ-sez-lavoro-ord-11631-data-ud-04-04-2025-03-05-2.pdf