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CCNL 2025-2027 FUNZIONI CENTRALI: QUALI INDENNITA’ DEVONO ESSERE CORRISPOSTE AI LAVORATORI DURANTE I PERIODI DI FERIE?

17 Agosto 2026 0News

I giudici del lavoro hanno stabilito che i dipendenti della Pa hanno diritto a percepire, anche in ferie, le indennità legate a particolari condizioni operative, come per esempio l’indennità di turno.
Dal 7 agosto 2026, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali 2025-2027, per il personale turnista è stata introdotta una disciplina molto più favorevole rispetto al precedente contratto. L’art. 21, comma 1-bis, stabilisce che: “ai lavoratori turnisti, durante il periodo di ferie, spetta anche un’indennità giornaliera, oltre alla normale retribuzione”. L’indennità viene calcolata sulla base delle indennità di turno complessivamente percepite nell’anno solare precedente alla fruizione delle ferie secondo il seguente criterio:
Indennità di turno percepite nell’anno precedente ÷ 12 ÷ 26
Il nuovo CCNL prevede inoltre una soglia minima per la corresponsione: l’indennità viene attribuita soltanto se il valore giornaliero risultante dal calcolo è almeno € 5,00.
Il diritto all’indennità durante le ferie non parte dal 7 agosto 2026 (cioè da giorno successivo alla sottoscrizione del nuovo CCNL 2025-2027), ma dal 1° gennaio 2027.

Attenzione però a un punto importante:

Non significa che durante le ferie l’ATAV riceva la stessa indennità che avrebbe percepito facendo il turno previsto quel giorno. Si tratta di una nuova indennità giornaliera forfettaria, calcolata sulla media annuale secondo la formula indicata sopra.

A questo punto bisogna verificare come il Ministero della Cultura applicherà concretamente questa disposizione, soprattutto considerando la contrattazione integrativa MiC sulle turnazioni e sul Fondo Risorse Decentrate.

Per leggere il Comunicato CGS clicca QUI
Di seguito il testo dell’articolo 21 comma 1bis del CCNL 2025-2027

CCNL comparto Funzioni Centrali 2025-2027
Art. 21 Ferie e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
1.bis. Ai lavoratori turnisti, durante il periodo di ferie, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, spetta anche una indennità giornaliera – commisurata alle indennità di turno di cui all’art. 28 (Turnazioni) complessivamente percepite nel corso dell’anno solare che precede la fruizione delle ferie – calcolata come segue: indennità di turno percepite nell’anno solare diviso per 12 e diviso per 26. L’indennità di cui al presente comma è posta a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 9 maggio 2022 ed è corrisposta solo nel caso in cui il valore calcolato ai sensi del periodo precedente risulti almeno pari ad euro 5,00.


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