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CORTE DI CASSAZIONE. SENTENZA 24908/2026: ANNULLAMENTO GRADUATORIA PROGRESSIONI ECONOMICHE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

1 Ottobre 2026 0News

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
Sentenza 24908 del 1/9/2026
Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Annullamento graduatoria procedura di progressioni economiche con sentenza passata in giudicato

La Corte richiama la propria precedente pronuncia n. 22277/2025, intervenuta su fattispecie analoga e rilevante per identità di contesto normativo, con la quale ha chiarito che “la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura selettiva ha natura costitutiva e produce una modificazione definitiva della situazione giuridica, non suscettibile di essere rimossa da decisioni successive, anche se contrastanti”. Rammenta altresì la massima ufficiale della sentenza richiamata: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione successivamente divenuta definitiva che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili”. Secondo consolidato orientamento della Corte, “l’art. 2126 cod. civ. presuppone lo svolgimento di attività lavorativa priva di titolo ma riferibile a mansioni diverse o superiori rispetto a quelle originariamente dovute (Cass. n. 36358/2021)”. Tale presupposto non ricorre quando la variazione attenga esclusivamente al trattamento economico, in assenza di mutamenti nelle mansioni svolte. Ha affermato al riguardo la Cassazione 2032/2021 che “le progressioni economiche all’interno delle categorie giuridiche si acquisiscono non in modo automatico ma previa valutazione dell’Amministrazione da effettuarsi sulla base dei criteri di selezione del personale appositamente individuati e nel rispetto delle risorse disponibili […] ed in ogni caso le stesse non comportano l’esercizio di mansioni superiori con la conseguenza che, nelle ipotesi di illegittimo conferimento, non può essere invocato l’art. 2126 cod. civ.”.


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